1. Gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali a carico del bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali. I contributi speciali a carico del bilancio dello Stato sono iscritti, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni.
2. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono definiti sentita la Conferenza unificata.
3. I contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario.